Proposta di modifica: congedo parentale

Nazionale -

Proposta di integrazione comma 2 articolo 4 Legge 53/2000

La proposta di modificare la Legge 53/2000 nasce dalla esigenza che molte lavoratrici e lavoratori ci hanno posto in occasione di Assemblee sindacali ma anche di incontri con i nostri delegati in luoghi di lavoro pubblici e privati, questa è la premessa che ho fatto anche  durante il mio intervento  durante l’ultima seduta della Commissione Politiche Economiche ed attività produttive tenuta lo scorso 29 Novembre a Palazzo Lubin.

Se un figlio minore necessita di ricovero ospedaliero ci si trova ad affrontare una situazione difficile non solo da punto di vista medico e psicologico del figlio e dei genitori ma anche dal punto di vista materiale. Infatti non è prevista alcuna norma che attualmente consenta ad uno dei genitori di assistere il figlio minore senza decurtazione della retribuzione, della anzianità contributiva e delle ferie, unica possibilità il congedo ordinario oppure il congedo retribuito solo al 30%.

E’ evidente che un genitore mai e poi mai lascerebbe il figlio minore da solo in ospedale, di conseguenza cercare di consentire almeno una tranquillità materiale aiuterebbe moltissimo.

Ultima considerazione: ci stiamo riferendo a ricoveri per patologie importanti, tra cui quelle oncologiche, per trapianti, per malattie rare etc, ricoveri che di conseguenza portano con sé una condizione familiare complessivamente grave.

PROPOSTA MODIFICA CONGEDO PARENTALE

Art. 4 Legge 53/2000 e D.M. 21 Luglio 2000 n.278

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4 della Legge 53/2000, concernente congedi per eventi e cause particolari.

Comma 2 I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni,

Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Alla fine del comma aggiungere:

I genitori, dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, in caso di ricovero ospedaliero di un figlio minore hanno diritto, in modo alternativo, ad usufruire di un congedo straordinario retribuito; i giorni utilizzati per questo congedo sono considerati come quelli trascorsi effettivamente in servizio.

Roma 4/12/2023                                                           Consigliere USB Paola Palmieri